Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 18 feb 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l' del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 213, 11 dicembre 1952, n. 2392, 21 dicembre 1955, n. 1845, 30 dicembre 1958, n. 1259 e 21 dicembre 1961, n. 1499; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: . L'Istituto centrale di statistica 6 autorizzato ad eseguire: a) le rilevazioni dei dati riguardanti gli impianti e la produzione e di quelli relativi agli impieghi, alle vendite e alle giacenze di materie prime e di prodotti lavorati; b) le rilevazioni nel settore del lavoro, con particolare riguardo all'occupazione, ai salari, alla previdenza e all'emigrazione, che non rientrano fra quelle la cui esecuzione è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalla legge 22 luglio 1961, n. 628; c) ogni altra rilevazione statistica occorrente ai fini del bilancio economico nazionale, della programmazione economica e degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Comunità europea e agli altri Organismi internazionali.
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