Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 9 feb 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva la annessa convenzione stipulata in Sassari in data 21 dicembre 1964 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-31;1515#art-1