Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza›Capo III
Art. 27
27 / 30In vigore dal 23 feb 1965
Al termine dell'anno accademico, il comando dell'Istituto forma la graduatoria degli allievi di ciascun corso sulla base del punto di classificazione annuale o della media del punti di classificazione annuale di cui agli .
Gli allievi che al termine di ciascun anno di corso siano promossi in prima sessione, precedono, nella graduatoria annuale di cui al comma precedente, coloro che abbiano conseguito la promozione in seconda sessione, salvo il caso di cui all'.
Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per l'interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-29;1593#art-rod-27