Art. 21
Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza

Art. 21

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In vigore dal 23 feb 1965
L'allievo che per i motivi di cui al precedente articolo debba ripetere un anno accademico può essere ammesso, a domanda, a seguire le lezioni per il rimanente periodo dell'anno, in qualità di uditore. Altrimenti è inviato in licenza straordinaria fino all'inizio del nuovo anno accademico.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-29;1593#art-rod-21