Art. 13
Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza

Art. 13

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In vigore dal 23 feb 1965
Per gli esami scritti, il voto di ciascun lavoro è costituito dalla media dei voti attribuiti dai singoli membri della sottocommissione. I voti vengono notificati agli allievi, nei modi di cui all', ultimo comma, ai termine dei lavori della competente sottocommissione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-29;1593#art-rod-13