Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 5 mar 1965
È istituito in San Gallo (Svizzera) un Consolato di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: i Cantoni di San Gallo, Appenzello e Turgovia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-23;1603#art-2