Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 20 feb 1965
L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-14;1587#art-2