Art. 2
2 / 2In vigore dal 5 feb 1965
Il richiamo avrà, luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 novembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 124. VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-11-29;1496#art-2