Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 10 apr 1965
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 novembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA SARAGAT Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1965 Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 125. - VILLA
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