Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 12 mar 1965
Il lavoratore, utilmente compreso nella graduatoria per l'assegnazione di un mutuo destinato a migliorare o risanare l'alloggio di sua proprietà, deve provvedere, nel termine di 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma dell', ai seguenti adempimenti: 1) far pervenire al competente Istituto autonomo per le case popolari: a) la planimetria dell'alloggio nel rapporto 1: 100; b) la descrizione analitica dei difetti dell'alloggio in relazione alla funzionalità ed igienicità dello stesso, nonché dei lavori da eseguire; c) una perizia analitica dei lavori, redatta da un tecnico iscritto ad un albo professionale; 2) far pervenire all'istituto di credito prescelto o all'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari: a) il titolo di proprietà dell'alloggio; b) la planimetria dell'alloggio nel rapporto 1: 100, nel caso in cui non sia allegata al titolo di proprietà; c) il certificato di attualità catastale rilasciato dal competente Ufficio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-11-05;1614#art-8