Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 12 mar 1965
Il lavoratore, o il gruppo di lavoratori costituiti o non in cooperativa, utilmente compresi nella graduatoria per l'assegnazione del mutuo destinato alla costruzione dell'alloggio devono provvedere, nel termine di 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo precedente, si seguenti adempimenti: 1) far pervenire al competente Istituto autonomo per le case popolari: a) la planimetria dell'area nel rapporto 1: 500, prescelta per la costruzione; b) il progetto della costruzione stessa con il relativo capitolato insieme con la licenza comunale edilizia; c) la planimetria dell'alloggio nel rapporto 1: 100 per la costruzione del quale è stato chiesto il mutuo; d) la dichiarazione dello stesso assegnatario del mutuo circa il valore presunto dell'alloggio da costruire ai fini del calcolo del prestito; 2) far pervenire all'istituto di credito prescelto tra quelli designati dal Ministero del tesoro o all'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari: a) la planimetria dell'area, nel rapporto 1: 500 prescelta per la costruzione; b) l'estratto di mappa rilasciato dal competente Ufficio catastale, completo con le coerenze dei mappali limitrofi; c) il tipo di frazionamento catastale, ove necessario; d) il certificato di attualità catastale; e) copia autentica notarile dell'atto costitutivo e dello statuto della cooperativa, nel caso in cui gli assegnatari dei prestiti intendano realizzare la costruzione attraverso la costituzione di cooperativa.
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