Art. 22

Art. 22

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In vigore dal 12 mar 1965
Gli alloggi acquistati o costruiti col ricavato dei mutui concessi in virtù della legge 14 febbraio 1963, n. 60, non possono essere alienati prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell'atto di acquisto nel caso di alloggi acquistati, ovvero dalla data del completamento dei lavori attestato nei modi previsti dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, se si tratta di alloggi costruiti. I contratti di alienazione conclusi in violazione di tale divieto sono nulli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 novembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - DELLE FAVE - MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1965 Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 127. - VILLA
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