Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 12 mar 1965
I prestiti per la costruzione o per l'acquisto dell'alloggio sono commisurati all'85% del valore dell'alloggio stesso. Per determinare il valore dell'alloggio da costruire, il valore dell'area va sommato al costo della costruzione. All'area è attribuito, ai fini della concessione del prestito, il valore convenzionale pari al quindici per cento della spesa occorrente per la costruzione dell'alloggio. L'alloggio da costruire o da acquistare deve rispondere alle caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica, ed il suo valore non può superare il limite derivante dal costo massimo ammissibile a vano fissato dal Comitato centrale per i singoli comprensori ai sensi del penultimo comma dell' della legge 14 febbraio 1963, n. 60.
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