Art. 18
18 / 22In vigore dal 12 mar 1965
Le anticipazioni agli istituti di credito o agli enti autorizzati per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari delle somme destinate alla concessione dei mutui sono eseguite dalla Gestione case per lavoratori mediante apertura di credito in conto corrente alla medesima intestato e per la stessa fruttifero di interesse, nella misura che sarà stabilita dall'apposita convenzione prevista al secondo capoverso dell' della legge 14 febbraio 1963, numero 60.
I fondi di cui sopra sono messi a disposizione dell'istituto di credito o dell'ente predetto immediatamente dopo che, a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva, sarà possibile conoscere il totale dell'ammontare dei prestiti di competenza di ciascun istituto o ente in dipendenza della scelta fatta dai lavoratori richiedenti il prestito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-11-05;1614#art-18