Art. 3
In vigore dal 10 ago 1965
Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, cinque posti di professore di ruolo.
Sono, inoltre, istituiti, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 467, quattro posti di assistente ordinario.
L'Università di Perugia, rimborserà allo Stato, oltre gli emolumenti previsti nella convenzione di cui al precedente anche la somma corrispondente al 20% sul trattamento economico spettante ai professori incaricati esterni per costituire uno speciale fondo per provvedere al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai professori stessi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1696#art-rd-3