allegato 2
Art. 9
9 / 28In vigore dal 10 ago 1965
L'Università degli studi di Perugia si impegna e si obbliga a versare annualmente allo Stato a decorrere dalla data di nomina di ruolo dei titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori titolari del posti di ruolo di cui all' e dagli assistenti di ruolo di cui all', compresi i relativi oneri finanziari, l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei sopradetti professori ed assistenti dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico, verserà inoltre la somma pari al 20% sul trattamento economico o spettante ai soli titolari dei posti di ruolo per costituire uno speciale fondo, per provvedere al trattamento di cessazione del servizio eventualmente spettante al titolari stessi.
L'Università di Perugia si impegna e si obbliga altresì a versare annualmente allo Stato; a decorrere dalla data di nomina dei titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori incaricati sia "esterni" che "interni" compresi i relativi oneri finanziari e l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei suddetti professori incaricati dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1696#art-a-9