Art. 2
allegato 3

Art. 2

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In vigore dal 10 ago 1965
Presso l'Università degli studi di Perugia saranno istituiti e assegnati alla Facoltà di magistero ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1953, n. 1592, n. 5 (cinque) posti di professore di ruolo da destinarsi a quegli insegnamenti della Facoltà stessa che verranno in un primo tempo designati nelle forme dovute. In relazione alle esigenze della attività didattico-scientifica della Facoltà di magistero durante il periodo di validità della presente convenzione, ciascun posto, nel momento in cui si renderà vacante, potrà essere assegnato ad una cattedra anche eventualmente diversa da quella a cui, in un primo tempo, e stato assegnato.
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