Art. 13
allegato 3

Art. 13

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In vigore dal 10 ago 1965
Qualora, in qualsiasi momento, vengano a cessare, o diventino insufficienti i mezzi messi a disposizione dagli enti sovventori per il finanziamento della Facoltà di magistero, la Facoltà stessa saia soppressa e cesseranno dal servizio i professori di ruolo e gli assistenti ordinari i quali saranno ammessi all'eventuale il trattamento di cessazione che possa loro spettare a norma di legge.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1696#art-a-13-2