Art. 10
allegato 2

Art. 10

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In vigore dal 10 ago 1965
L'Università di Perugia, si impegna ad ospitare la nuova Facoltà di magistero in locali idonei, già a disposizione e consente altresì che la Facoltà si avvalga dei personale di segreteria ed ausiliario, nonché delle attrezzature didattiche scientifiche della Facoltà di lettere e filosofia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1696#art-a-10