Art. 9
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di MilanoTitolo II

Art. 9

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In vigore dal 29 lug 1965
Il Consiglio direttivo: a) cura l'ordinamento didattico tecnico dell'Istituto; b) delibera sui programmi degli insegnamenti; c) delibera sulla nomina delle Commissioni per gli esami di profitto e di diploma; d) propone al Consiglio di amministrazione la istituzione di corsi di preparazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi, fissando di volta in volta, la durata, il programma e le modalità dei corsi stessi; e) propone al Consiglio di amministrazione la stampa delle eventuali pubblicazioni scientifiche e didattiche dell'Istituto; f) domanda ad una ristretta Commissione di educatori fisici lo studio di problemi ginnico-sportivi a fine di rendere edotto il Consiglio direttivo stesso delle evoluzioni della tecnica nel campo delle attività psico-motorie; g) propone al Consiglio di amministrazione la nomina e la conferma del personale insegnante e del personale sanitario; h) propone al Consiglio di amministrazione eventuali modifiche allo statuto; i) delibera sulle domande presentate per quanto riguarda la carriera scolastica; k) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti, direttamente o delegando tale funzione ad un Comitato ristretto composto di tre membri del Consiglio direttivo stesso; l) esercita le altre l'unzioni che gli sono demandate dai presente statuto e dal regolamento interno. Il Consiglio direttivo è convocato ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente tutte le volte che occorra. L'ordine del giorno è comunicato per iscritto almeno cinque giorni prima della runione, salvo casi di urgenza. Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento della metà più uno dei consiglieri. Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le mansioni del segretario sono esercitate dal segretario amministrativo.
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