Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 12 gen 1965
L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 163, n. 138, e della legge 27 giugno 1964, n. 452.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-30;1387#art-5