Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 12 gen 1965
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1964 Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 157. - VILLA
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