Titolo IV
Art. 21
21 / 23In vigore dal 10 mar 1965
Le disposizioni della legge 23 febbraio 1960, n. 186, non si applicano alle armi destinate a collezioni e musei. Non si applicano neppure alle armi introdotte dall'estero per esclusivo uso personale, contemplate dall', n. 3, delle disposizioni preliminari della, tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-28;1612#art-21