Art. 20
Titolo III

Art. 20

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In vigore dal 10 mar 1965
Per le prove delle armi corte il Banco deve tenere un registro dei certificati a madre e figlia. Il certificato è collettivo e contiene l'indicazione della specie dell'arma, del calibro e della matricola di ciascuna arma. La figlia di detto certificato è rilasciata al fabbricante unitamente ad un certificato individuale per ciascuna arma (cartellino), che contiene l'indicazione della pressione di prova, della matricola dell'arma, del numero del certificato collettivo e il bollo a secco del Banco.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-28;1612#art-20