Titolo II
Art. 15
15 / 23In vigore dal 10 mar 1965
Le armi aventi camere più lunghe di mm. 70 e quindi destinate all'impiego di cariche superiori al normale sono sottoposte alla prova superiore, che si esegue aumentando la pressione della prova formata fino ad un limite ritenuto opportuno dalla Direzione del Banco.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-28;1612#art-15