Art. 15
Titolo II

Art. 15

15 / 23
In vigore dal 10 mar 1965
Le armi aventi camere più lunghe di mm. 70 e quindi destinate all'impiego di cariche superiori al normale sono sottoposte alla prova superiore, che si esegue aumentando la pressione della prova formata fino ad un limite ritenuto opportuno dalla Direzione del Banco.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-28;1612#art-15