Titolo II
Art. 12
12 / 23In vigore dal 10 mar 1965
La prova definitiva dei fucili da caccia è effettuata con almeno due tiri con polvere viva, da eseguirsi ad arma completamente finita e pronta per il commercio (prova forzata).
Per i fucili da caccia automatici la prova predetta è seguita dallo sparo di tante cartucce a carica normale, la cui dosatura è fissata dalla Direzione del Banco, quante ne possono essere contenute nel serbatoio o nel caricatore dell'arma.
Le canne in corso di lavorazione possono essere sottoposte alla prova provvisoria che consiste nella esecuzione di uno dei tiri previsti nel primo comma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-28;1612#art-12