Art. 10
Titolo II

Art. 10

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In vigore dal 10 mar 1965
Le armi soggette a prova, ai sensi dell' della legge 23 febbraio 1960, n. 186, devono essere presentate al Banco provviste del marchio di fabbrica e del numero di matricola.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-28;1612#art-10