Titolo II
Art. 10
10 / 23In vigore dal 10 mar 1965
Le armi soggette a prova, ai sensi dell' della legge 23 febbraio 1960, n. 186, devono essere presentate al Banco provviste del marchio di fabbrica e del numero di matricola.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-28;1612#art-10