Art. 1
1 / 1In vigore dal 27 dic 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 197, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Oncologia annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in Oncologia
Art. 188. - La Scuola di specializzazione in Oncologia (con speciale riguardo alla diagnosi ed alla terapia dei tumori), ha lo scopo di perfezionare le conoscenze scientifiche e cliniche di coloro che, nell'ambito dell'esercizio della medicina e chirurgia, intendono dedicarsi particolarmente allo studio, diagnosi e terapia dei tumori.
La Scuola ha sede presso l'Istituto di oncologia di Torino ed è diretta dal titolare della cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università.
Art. 199. - La durata del corso e di anni 2 e vi possono accedere non più di 20 iscritti per anno, preferibilmente scelti fra laureati, già in possesso di un titolo di specializzazione. Il corso di specializzazione in Oncologia comprende i seguenti insegnamenti:
1° Anno:
a) Patologia generale dei tumori;
b) Biochimica dei tumori;
c) Patologia oncologica speciale (in rapporto con i vari tessuti e vari agenti casuali);
d) Clinica medica generale dei tumori;
e) Diagnosi e terapia radiologica dei tumori;
f) Clinica chirurgica generale dei tumori.
2° Anno:
a) Diagnostica istologica e citocariologica dei tumori;
b) Diagnosi precoce dei tumori;
c) Diagnosi precoce dei tumori genitali femminili;
d) Diagnosi e terapia dei tumori otorinolaringologici;
e) Chirurgia oncologica;
f) Gli isotopi radioattivi (elementi generali, nozioni di tecnica radioisotopica, applicazioni cliniche);
g) Riscontri anatomo-clinici;
h) Terapia antalgica dei tumori;
i) Registrazione epidemiologica dei tumori.
Art. 200. - Le lezioni saranno tenute presso la clinica medica della Università di Torino, presso l'Istituto di anatomia patologica dell'Università, presso la clinica ostetrica e ginecologica dell'Università, presso la clinica otorinolaringologica dell'Università, e presso l'Istituto di oncologia di Torino. Le esercitazioni avranno luogo nell'Istituto di clinica chirurgica generale, nell'Istituto di radiologia, nell'Istituto di chimica medica dell'Università, nell'Istituto di oncologia di Torino, e presso la SORIN (Centri Ricerche Nucleari) di Saluggia.
I corsi e le esercitazioni sono tenuti dai titolari della scuola di specializzazione e, secondo le necessità, dai professori di ruolo delle varie specialità mediche e chirurgiche.
Art. 201. - Gli studenti debbono ottemperare all'obbligo della frequenza, alle lezioni ed alle esercitazioni. Alla fine di ogni anno gli iscritti dovranno superare gli esami dei vari corsi, che saranno tenuti in una unica seduta estiva ed autunnale dai titolari di ogni corso.
Per il conseguimento del diploma di specializzazione gli iscritti dovranno presentare e discutere una tesi di specializzazione su argomento oncologico, elaborata presso gli Istituti sopra menzionati, e sotto la sorveglianza di uno dei titolari dei corsi.
Art. 202. - Gli iscritti alla Scuola sono tenuti al pagamento delle tasse e soprattasse stabilite, e al pagamento di contributi speciali a favore degli Istituti e delle Cliniche in cui si svolgono le lezioni e le esercitazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 188. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-27;1295#art-1