Art. 7
7 / 7In vigore dal 12 gen 1965
Dal 1 ottobre 1965 le piante organiche degli uscieri giudiziari addetti ai Tribunali, risultanti dalla rispettiva tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, n. 657, sono modificate - per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono - come dalla tabella I annessa al presente decreto e vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 ottobre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - REALE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 23. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-26;1360#art-7