Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 16 ott 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 2 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6; Vista al tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1889, e successive aggiunte e modificazioni; Vista la, legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951; Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio di Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee; Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi alla Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia; Vista la legge 20 maggio 1964, n. 406, che ratifica e rende esecutiva la Convenzione di Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario del caffè non torrefatto, non decaffeinizzato proveniente dai Paesi del Benelux ed originario da Paesi estranei alla Comunità Economica Europea; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Durante il periodo di applicazione delle disposizioni di cui all', punto 1), del Protocollo relativo alle importazioni di caffè verde nei Paesi del Benelux, allegato agli Accordi internazionali firmati a Yaoundè il 20 luglio 1963 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità, ratificati e resi esecutivi con legge 20 maggio 1964, n. 406, per il caffè non torrefatto, non decaffeinizzato (voce della tariffa doganale n. 09.01-A-I-a) proveniente dal Regno del Belgio, dal Regno dei Paesi Bassi e dal Granducato del Lussemburgo, si applica il regime daziario stabilito con l' del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1964, n. 137 e con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1964, n. 654: a) per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, non scortate dai certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, nel caso in cui il predetto caffè non torrefatto, non decaffeinizzato, sia stato originariamente importato nel Regno del Belgio, nel Regno dei Paesi Bassi e nel Granducato del Lussemburgo, in provenienza da Paesi estranei alla Comunità Economica Europea; b) per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, scortate dai certificati prescritti, nel caso in cui risulti da apposita dichiarazione delle Amministrazioni doganali del Regno del Belgio, del Regno dei Paesi Bassi e del Granducato del Lussemburgo, che il caffè non torrefatto, non decaffeinizzato sia originario da uno degli Stati Africani o dallo Stato Malgascio, oppure da uno dei Paesi e Territori di Oltremare associati alla Comunità Economica Europea. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 settembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - TREMELLONI - SARAGAT - COLOMBO -- PIERACCINI - FERRARI AGGRADI - MEDICI - MATTARELA - SPAGNOLLI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 1 ottobre 1964 Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 58. - VILLA
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