Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 1 ott 1964
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1964, il dazio previsto dalla vigente tariffa doganale per i datteri destinati alla preparazione di mangimi per animali, nei limiti di un contingente annuo di tonnellate 10.000 (voce di tariffa 08.01-A-II), in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, senza i certificati prescritti e dai Paesi estranei alla predetta Comunità, si applica temporaneamente nella misura del 3%, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
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