Art. 2
2 / 23In vigore dal 12 ago 1965
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dello artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
aggiustatore meccanico (triennale), n. 2 sezioni;
tornitore meccanico (triennale);
2) scuola professionale per l'industria elettrica e radioelettrica, con sezioni per:
elettricista impiantista in b. t. (triennale);
montatore e riparatore di apparecchi radio (triennale).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1697#art-2