Art. 2
2 / 23In vigore dal 10 ago 1965
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
meccanico riparatore di automezzi (triennale);
tornitore meccanico (triennale), n. 2 sezioni;
2) scuola professionale per l'industria radioelettrica con sezione per:
montatore e riparatore di apparecchi radio (triennale);
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1694#art-2