Art. 22

Art. 22

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In vigore dal 8 ago 1965
Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede 1) con un contributo del Ministero della Pubblica istruzione fissato in L. 93.000.000; 2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, dalle organizzazioni professionali di categoria, e di privati; 3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati; 4) con i proventi delle aziende annesse; 5) con i contributi degli alunni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1692#art-22