Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 7 ago 1965
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti cultura generale ed educazione civica: matematica; fisica; tecnica professionale; economia aziendale; religione; educazione fisica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1689#art-9