Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 6 ago 1965
L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnicodidattica. Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1685#art-7