Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 4 ago 1965
L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da, insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1682#art-8