Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 3 ago 1965
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; geografia; lingua estera; contabilità di bordo; nozioni di costruzioni navali e norme di emergenza; tecnica professionale; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1680#art-9