Art. 22

Art. 22

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In vigore dal 3 ago 1965
Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede: 1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L, 82.300.000; 2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati; 3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati; 4) con i proventi dei laboratori; 5) cui i contributi delle alunne.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1678#art-22