Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 3 ago 1965
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) scuola professionale per l'abbigliamento, con sezioni per: sarta per bambini (triennale); sarta per donna (triennale), n. 2 sezioni; biancherista generica (biennale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1678#art-2