Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 31 lug 1965
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; tecnica professionale; merceologia ed enologia; igiene professionale; geografia, e organizzazione turistica; contabilità; amministrazione alberghiera; lingue estere, esercitazioni lingue straniere; nozioni di amministrazione; dattilografia; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1672#art-9