Art. 1
1 / 4In vigore dal 3 feb 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 18 giugno 1964 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-24;1478#art-1