Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 17 dic 1964
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della "Tisiologia", in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-19;1237#art-2