Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 dic 1964
N. 1153. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare un legato a favore della "Unione per l'assistenza ai ciechi di Brescia", disposto dal defunto sig. Luigi Colombo, con testamento olografo del 16 marzo 1961, pubblicato per atto a rogito dott. Gerolamo Calini, notaio residente in Brescia, in data 8 giugno 1962, n. 78-41 di repertorio, n. 4985 di racc. Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1964 Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 31. - VILLA
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