Art. 1
1 / 1In vigore dal 30 ott 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;
e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 58. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) è aggiunto quello di "Letteratura moderna comparata".
Art. 67. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:
21) Didattica,
22) Antropologia culturale.
Art. 68. - La denominazione dell'insegnamento complementare di "Lingua e letteratura americana" inclusa tra le materie del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è cambiata in quella di "Letteratura anglo-americana".
Art. 81. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di "Psichiatria".
Art. 100. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di:
29) Citologia ed embriologia vegetale;
30) Fitogeografia;
31) Micologia;
32) Embriologia chimica;
33) Citologia.
Art. 202. - Agli insegnamenti costitutivi della Scuola nazionale di archeologia è aggiunto quello di "Protostoria europea".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 agosto 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 77. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-31;896#art-1