Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 21 ott 1964
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 agosto 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA SARAGAT Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1964 Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 66. - VILLA
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