Art. 2
2 / 5In vigore dal 6 feb 1965
È istituito, ai sensi dell' (sub, art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta, a quelli già assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia, dell'Università di Torino.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-21;1503#art-2