Art. 91
Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila

Art. 91

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In vigore dal 2 mar 1967
All'insegnamento di tutte le discipline fondamentali, a cui non corrisponda cattedra di ruolo, si provvede per mezzo di incarico; per le materie complementari, a cui non corrisponda cattedra di ruolo, il Consiglio di amministrazione, su proposta della Facoltà, delibera entro il maggio sul numero degli incarichi da conferire per l'anno accademico successivo. Il titolo degli incarichi e la scelta dei docenti sono deliberati dalla Facoltà entro il mese di giugno. Lo svolgimento, la durata, la revoca ed il trattamento economico degli incarichi sono disciplinati in conformità di quanto stabilito in materia dalle norme vigenti per le Università statali.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
  • Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;921#art-sdl-91