Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila
Art. 82
82 / 118Abbreviazione dei corsi per i laureati.
In vigore dal 2 mar 1967
La Facoltà, tenendo conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina, caso per caso, il numero minimo degli insegnamenti che devono essere seguiti e formare oggetto di esame e consiglia l'ordine degli studi.
Per la laurea in Scienze biologiche possono essere iscritti al terzo anno i laureati in Scienze naturali, in Chimica ed in Farmacia.
Possono essere iscritti al secondo anno i laureati in Scienze matematiche, in Fisica, in Scienze geologiche, in Medicina e chirurgia. Lo studente deve frequentare per due anni consecutivi lino dei laboratori scientifici della Facoltà o anche estraneo alla Facoltà, purchè autorizzato dalla stessa, e deve sostenere e superare gli esami in tutte quelle materie che saranno indicate dal Consiglio di facoltà. In sostituzione degli esami eventualmente convalidati, la Facoltà può richiedere allo studente la frequenza ad un pari numero di corsi complementari, compresi tra quelli stabiliti per la laurea in Scienze biologiche e che ne superi i relativi esami. La Facoltà non è tenuta a convalidare le materie superate per la laurea precedente; quindi essa a riguardo si regolerà caso per caso, in base alla votazione riportata nei singoli
esami ed al curriculum degli studi presentato dal richiedente.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;921#art-sdl-82