Art. 76
Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila

Art. 76

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In vigore dal 2 dic 1982
Corso di laurea in Scienze biologiche . Durata del corso degli studi: quattro anni. Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Possono inoltre essere ammessi i diplomati degli Istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 2 maggio 1981, n. 838, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Nell'art. 76, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche, sono aggiunti i seguenti insegnamenti: algologia; biofisica; biologia cellulare; biologia dello sviluppo; biologia molecolare; chimica bromatologica; chimica farmaceutica e tossicologica; citologia ed embriologia vegetale; ecologia ed etologia animale; embriologia chimica; embriologia degli invertebrati; idrobiologia e pescicultura; metodi fisici in chimica organica; microbiologia agraria; oceanografia biologica; strutturistica fisica; zoogeografia; zoologia dei vertebrati".
  • Il D.P.R. 16 giugno 1982, n. 654, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Nell'art. 76, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti insegnamenti: enzimologia; biochimica comparata; chimica analitica; chimica delle sostanze organiche naturali; esercitazioni di chimica organica e di analisi organica".
  • Il D.P.R. 23 agosto 1982, n. 844, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che nel presente articolo la denominazione dell'insegnamento complementare di "strutturistica fisica" e' rettificata In "strutturistica chimica".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;921#art-sdl-76